Fig. 402 art. 40
barriera di recinzione
per chiusini
fig. 402-s art 40
con aggiunta di
triangoli
rifrangenti
è l’insieme di varie barriere unite a
formare un quadrilatero delimitante un
chiusino o altro tipo di portello
aperto, cm 100x100x100
la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali
accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
2. i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonchè il loro raggio d’azione, devono essere sempre delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto
dall’articolo 32, comma 2.
3. le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fi sse e dispositivi rifrangenti della superfi cie
minima di 50 cm2 , opportunatamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
4. se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. detto corridoio può
consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul
lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al
comma 3.
5. tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su
marciapiedi, devono essere completamente recintati.